Consigli per imprenditori indipendenti

Quali indipendenti, dovreste evitare spiacevoli conseguenze chiarendo se, prima di accettare un incarico di un certa importanza, potreste ritrovarvi in una situazione di „apparente indipendenza”.

Rossi Bruno, lavora come posatore indipendente di piastrelle. Occasionalmente, riceve incarichi di posa da una conoscente, che è titolare di un’impresa generale. È particolarmente felice di ricevere un importante lavoro di pavimentazione per un complesso residenziale. Tale incarico comporta mesi di lavoro e lo sfruttamento al massimo delle sue capacità. L’appaltatore generale, lo informa che la cassa di compensazione AVS, sta mettendo in discussione il suo statuto di indipendente ed esaminerà a fondo il rapporto tra le parti, con possibili conseguenze di ampia portata pure per Rossi.


Qual’è il problema?
Mediante il conferimento di un incarico ad un lavoratore indipendente, il committente risparmia la sua quota di contributi AVS in quanto il lavoratore autonomo è tenuto lui stesso a versarla, unitamente ad esempio all’assicurazione contro gli infortuni. Tuttavia esiste il rischio concreto per Rossi in quanto indipendente poiché non tenuto obbligatoriamente a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni. Ci sono pertanto buone ragioni per definire chiare condizioni sin dall’inizio.

Chi è considerato indipendente?
L’indipendenza è considerata tale se si eseguono ordini, lavori e mandati in nome proprio per conto di clienti; se si dispone di un luogo in cui esercitare il lavoro con attrezzatura adeguate del settore, acquistando il materiale necessario all’esecuzione dei mandati per proprio conto; qualora si assume il rischio economico e si è responsabili di eventuali danni con la propria assicurazione responsabilità civile; ma ancora se si determina autonomamente l’orario di lavoro, la portata ed il luogo di lavoro; se si gestisce un’azienda con importanti risorse operative di cui si è proprietario o per le quali si sono contratti impegni in leasing. Il fatto che Rossi sia considerato quale indipendente nell’incarico conferitogli dall’appaltatore generale non è sufficiente e necessita di un approfondimento. Una decisione definitiva viene presa in base alla caratteristica predominante. La concentrazione dell’attività a favore di un unico mandante potrebbe comportare la classificazione del rapporto tra l’appaltatore generale e Rossi alla stregua di un dipendente e di conseguenza l’assoggettamento dei corrispettivi pagati all’AVS, all’assicurazione infortuni, alla cassa assegni famigliari ed all’assicurazione contro la disoccupazione.

Consiglio: creare chiarezza
Nonostante per la SUVA, rispettivamente per la cassa di compensazione si sia qualificati come indipendenti, è auspicabile chiarire se nel caso specifico del mandato ricevuto da Rossi si possa considerare la fattispecie alla stregua di un lavoro autonomo. Ciò sarebbe auspicabile in forma scritta.

 

Fonte: UP|DATE 02/2019 da FIDUCIARI | SUISSE

 

 

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