Quali indipendenti, dovreste evitare spiacevoli
conseguenze chiarendo se, prima di accettare un incarico di un certa
importanza, potreste ritrovarvi in una situazione di „apparente indipendenza”.
Rossi Bruno, lavora come posatore indipendente
di piastrelle. Occasionalmente, riceve incarichi di posa da una conoscente, che
è titolare di un’impresa generale. È particolarmente felice di ricevere un importante
lavoro di pavimentazione per un complesso residenziale. Tale incarico comporta
mesi di lavoro e lo sfruttamento al massimo delle sue capacità. L’appaltatore
generale, lo informa che la cassa di compensazione AVS, sta mettendo in
discussione il suo statuto di indipendente ed esaminerà a fondo il rapporto tra
le parti, con possibili conseguenze di ampia portata pure per Rossi.
Qual’è il
problema?
Mediante
il conferimento di un incarico ad un lavoratore indipendente, il committente
risparmia la sua quota di contributi AVS in quanto il lavoratore autonomo è
tenuto lui stesso a versarla, unitamente ad esempio all’assicurazione contro
gli infortuni. Tuttavia esiste il rischio concreto per Rossi in quanto
indipendente poiché non tenuto obbligatoriamente a stipulare un’assicurazione
contro gli infortuni. Ci sono pertanto buone ragioni per definire chiare
condizioni sin dall’inizio.
Chi è
considerato indipendente?
L’indipendenza
è considerata tale se si eseguono ordini, lavori e mandati in nome proprio per
conto di clienti; se si dispone di un luogo in cui esercitare il lavoro con
attrezzatura adeguate del settore, acquistando il materiale necessario
all’esecuzione dei mandati per proprio conto; qualora si assume il rischio
economico e si è responsabili di eventuali danni con la propria assicurazione
responsabilità civile; ma ancora se si determina autonomamente l’orario di
lavoro, la portata ed il luogo di lavoro; se si gestisce un’azienda con
importanti risorse operative di cui si è proprietario o per le quali si sono
contratti impegni in leasing. Il fatto che Rossi sia considerato quale
indipendente nell’incarico conferitogli dall’appaltatore generale non è
sufficiente e necessita di un approfondimento. Una decisione definitiva viene
presa in base alla caratteristica predominante. La concentrazione dell’attività
a favore di un unico mandante potrebbe comportare la classificazione del
rapporto tra l’appaltatore generale e Rossi alla stregua di un dipendente e di
conseguenza l’assoggettamento dei corrispettivi pagati all’AVS,
all’assicurazione infortuni, alla cassa assegni famigliari ed all’assicurazione
contro la disoccupazione.
Consiglio: creare chiarezza
Nonostante
per la SUVA, rispettivamente per la cassa di compensazione si sia qualificati
come indipendenti, è auspicabile chiarire se nel caso specifico del mandato
ricevuto da Rossi si possa considerare la fattispecie alla stregua di un lavoro
autonomo. Ciò
sarebbe auspicabile in forma scritta.
Fonte: UP|DATE 02/2019 da FIDUCIARI | SUISSE