Chiunque
sia oggetto di procedure esecutive ingiustificate, potrà in futuro essere maggiormente
protetto. Ciò grazie alla modifica della Legge Federale sull’esecuzione e sul
fallimento (LEF), entrata in vigore il 1. gennaio 2019.
I
destinatari di un precetto esecutivo, possono chiedere informazioni all’Ufficio
di esecuzione ed impedire l’accesso a terzi alle informazioni riguardanti
procedure esecutive infondate. Qualora tale richiesta fosse fatta tre mesi dopo
la notifica del precetto esecutivo, l’Ufficio di esecuzione non fornisce alcuna
informazione. D’altra parte, se il creditore dimostra entro 20 giorni di aver
avviato in modo giustificato la procedura esecutiva, questa continuerà ad
essere visibile e potenzialmente fornita a terzi. Nel caso in cui la prova sia
presentata successivamente oppure l’incasso sia oggetto di proseguimento,
l’esecuzione è nuovamente visibile ai terzi.
Fonte: FIDUCIARI | SUISSE