La valutazione dei titoli di società non quotate in borsa da parte delle Autorità fiscali cantonali

La maggior parte dei non addetti ai lavori, non conosce la prassi applicata ormai dal 2008 dai Cantoni svizzeri in materia di valutazione dei titoli di società non quotate in borsa. Sulla carta, l’obiettivo che si è prefisso la Conferenza svizzera delle imposte (CFI) mediante la Circolare n, 28, è stato quello di gettare la basi ad un sistema uniforme di imposizione delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche nella loro sostanza privata.

Esaminando in modo critico la fattispecie, e soprattutto valutandone gli impatti sul piano delle imposte dovute dal singolo contribuente, l’autore del presente contributo, si permette di formulare alcune considerazioni. Se da un lato potrebbe essere considerata lodevole l’iniziativa della CSI di armonizzare il sistema di valutazione, dall’altro appare chiaro che la finalità è quella di incrementare il valore della sostanza con il solo scopo di ottenere una più alta imposizione e quindi consentire ai comuni ed ai cantoni di incamerare maggiori imposte. Ricordo infatti che tale esercizio non tocca l’imposta federale diretta (IFD) che tassa unicamente il reddito e non la sostanza.
Il tema è molto tecnico e vasto e pertanto, con il presente contributo si intende richiamare i principi generali applicati nella determinazione del valore dei titoli, siano essi riferiti ad azioni o a quote sociali, beninteso, laddove essi non siano quotati in borsa, rispettivamente siano titoli regolarmente negoziati (secondo una sentenza del Canton Zurigo, per “regolarmente negoziato”, si intende che ciò avvenga almeno una volta alla settimana).

Ricordiamo che il fisco applica in buona sostanza una formula che tiene conto non solo del valore di sostanza (capitale, riserve e risultato riportato), ma anche del valore di reddito, ovvero del suo avviamento. Tale modo di procedere, soprattutto nel caso in cui ci si trovi di fronte a società che hanno generato utili importanti, di fatto penalizza notevolmente l’azionista o il socio che ha contribuito al successo della propria azienda, in quanto quest’ultimo si vede tassata una sostanza riconducibile alla società di cui detiene le azioni o le quote sociali, in modo spesso esageratamente elevato, o addirittura al punto tale che l’imposta sulla sostanza risulta erodere il capitale oppure è maggiore all’imposta sul reddito. Altro aspetto da considerare per l’applicazione dei criteri di valutazione, è quello della detenzione della partecipazione di natura “qualificata”, ovvero pari ad almeno il 10% del capitale della società interessata.

In termini semplicistici, i criteri di calcolo sono la doppia considerazione del risultato netto tassato dell’anno, sommato con la capitalizzazione del risultato netto tassato l’anno precedente. Tale somma è suddivisa per tre e determina il valore di reddito, capitalizzato attualmente ad un tasso del 7.5%.
L’importo così ottenuto, è considerato per due volte ed è sommato al valore del capitale proprio (capitale azionario o sociale, riserve ed utili riportati) dividendo poi il tutto per tre. Di seguito un esempio:

Nella fattispecie, il detentore del 100% della società, si vedrà imposta la partecipazione, nella sua partita fiscale privata, per CHF 2'150'000.00, pur riferita a nominali “solo” CHF 100'000.00, rispettivamente ad un valore di sostanza di CHF 300'000.00. A titolo di esempio, considerando tre città svizzere per regione, il contribuente interessato (coniugato), nell’ipotesi che tale valore rappresenti la sostanza imponibile netta, avremmo un onere fiscale di CHF 11'618.00 per Bellinzona TI (0.54%), di CHF 10'872.00 per Berna BE (0.5%) e di CHF 16'736 per Ginevra GE (0.78%). Sul piano della concorrenza fiscale a livello nazionale, il comune più conveniente risulta essere Hergiswil (NW) con un’imposta di CHF 2'334.00 e quello più oneroso Chancy (GE) con CHF 17'171.00.

L’aspetto critico circa la metodologia applicata, pur riconoscendo che alla base vi sia un ragionamento di uniformità nella determinazione del valore sul piano nazionale, è costituito da un lato dall’assoluta “virtualità” del valore così determinato, così come l’utilizzo di un tasso di capitalizzazione eccessivamente basso, che non tiene sufficientemente in considerazione i rischi legati all’attività imprenditoriale. Non da ultimo, sulla base delle esperienze pratiche dell’autore, nella realtà non succede mai che l’azienda sia oggetto di cessione per il valore determinato con l’applicazione del modello di cui sopra. È pertanto evidente, che lo scopo che ha voluto raggiungere il fisco è stato unicamente quello di tassare la sostanza in modo maggiore rispetto al valore nominale delle partecipazioni.

In conclusione, il presente spunto ha pure lo scopo di far riflettere gli imprenditori sulla necessità di praticare un’adeguata strategia di distribuzione degli utili, beneficiando dell’imposizione ridotta dei dividendi, almeno sino al momento in cui l’imminente riforma fiscale allo studio del Consiglio Federale, non spinga i cantoni a limitare tale sgravio.

 

Angelo Colombini
Gastroconsult SA
Responsabile della succursale Lugano
Dr. ec. comm.
Master in Tax Law
Perito revisore abilitato

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